Sull’efficacia probatoria della “scansione” nell’impugnazione del licenziamento

Nota critica a Trib. Monza, sez. lavoro, 29 gennaio 2020

Di Pamela Evola, Avvocato in Milano

11 maggio 2020

Abstract

Il presente intervento ha ad oggetto l’analisi della sentenza pubblicata in data 29 gennaio u.s. dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con cui quest’ultima ha dichiarato inidonea ad impedire la decadenza, di cui all’art. 6 della Legge 604/66, l’impugnazione di licenziamento trasmessa via PEC dal lavoratore ed ha, conseguentemente, dichiarato inammissibile il ricorso da quest’ultimo proposto.

In proposito, il difensore del lavoratore aveva provveduto ad inoltrare, a mezzo PEC, la scansione della copia cartacea dell’atto di impugnativa del licenziamento (sottoscritta solo dal medesimo difensore) all’indirizzo PEC del datore di lavoro.

Costituitasi in giudizio, la Società convenuta eccepiva la decadenza del diritto di agire in giudizio a causa della carenza del suddetto atto stragiudiziale: a dire della resistente detto atto sarebbe da considerarsi inidoneo a far salvo il termine di decadenza di 60 giorni previsto dall’art. 6 della Legge n. 604/1966, poiché “… privo della sottoscrizione autografa e digitale del lavoratore, nonché della sottoscrizione digitale del difensore”.

Tracciato il quadro normativo di riferimento ed individuate le disposizioni normative applicabili, la pronuncia in commento non sembra condivisibile poiché apparentemente contraria alla nota libertà di forma che ha, da sempre, caratterizzato l’impugnativa di licenziamento. A ciò si aggiunga, inoltre, che nell’addivenire alle conclusioni esposte nella decisione in esame, il Giudice sembra aver frainteso il disposto normativo di cui agli artt. 20 e 22 del D.Lgs n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”).

Alla luce dei principi generali che regolano l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore vi è, come noto, piena libertà di forma nella predisposizione della impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, a condizione che sia osservato il requisito della forma scritta.

Contrariamente, inoltre, a quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) per il “documento informatico”, il successivo art. 22 del D.Lgs n. 82/2005, non impone la sottoscrizione con firma digitale della copia su supporto informatico.