Notificazioni a mezzo PEC e pubblici elenchi

 

di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl

 

La legge 53/1994, consente agli avvocati di effettuare notificazioni di atti civili, amministrativi e giudiziali anche a mezzo PEC. L’art 3-bis specifica in particolare al comma 1:

La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo  risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

La fonte utilizzata per il reperimento dell’indirizzo PEC del destinatario della notifica costituisce pertanto un elemento fondamentale e necessario ai fini della validità della notifica stessa.

L’indicazione dei pubblici elenchi utilizzabile per le notificazioni a mezzo PEC è poi dettata dall’art. 16-ter comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179:

“A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.”

Gli elenchi pubblici in questione sono pertanto i seguenti:

1)      l’anagrafe della popolazione residente (ANPR);

2)      Registro PP.AA. presso il Ministero della Giustizia;

3)      il Registro delle Imprese;

4)      l’INIPEC;

5)      Il ReGInDE.

 

Vediamoli ora nel dettaglio:

 

1)      l’ANPR, l’anagrafe della popolazione residente (art. 4 del DL 179/2012).

Originariamente prevista dall’art. 62 del CAD, dovrebbe sostituire gli 8100 registri anagrafici dei comuni con una anagrafe centralizzata presso il Ministero degli Interni. Più volte rimandata, dopo l’emanazione del DPCM 194/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sembra più vicina e dovrebbe vedere la sua effettiva realizzazione nel 2016. A regime, sarà quindi possibile notificare a mezzo PEC ai privati cittadini che hanno indicato come proprio domicilio virtuale l’indirizzo di posta elettronica certificata.

 

2)      Registro PP.AA. L’elenco degli indirizzi PEC della PA presso il Ministero della Giustizia (art. 16 comma 12) del DL 179/2012).

Si tratta di un elenco formato dal Ministero della Giustizia e consultabile esclusivamente dagli Uffici Giudiziari, dagli UNEP e dagli avvocati, accessibile dal Portale dei Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it/PST/). L’elenco in questione è alimentato direttamente dalle singole PP.AA., che devono comunicare gli indirizzi PEC al Ministero in via telematica. Nonostante il termine assegnato alle PP.AA. per tale adempimento, più volte rinviato e da ultimo fissato al 30/11/2014 (art. 47 del DL 90/2014), allo stato attuale molte amministrazioni non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC.

Si è dibattuto sulla possibilità di utilizzare per le notifiche alle pubbliche amministrazioni anche IPA, ovvero l’Indice PA, introdotto dall’art. 57-bis del CAD, a seconda che lo si consideri o meno come un pubblico elenco. In origine l’art. 16-ter del DL 179/2012 richiamava l’intero art. 16 del DL 185/2008, compreso, dunque, il comma 8, che prevedeva l’obbligo per le PP.AA. di istituire una casella PEC e di comunicarla al CNIPA (ora AgID). Tuttavia tale possibilità è ora da escludere, in quanto, a seguito delle modifiche operate sull’art. 16-ter dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del DL 90/2014, viene espressamente richiamato il solo comma 6, relativo al registro delle imprese. Pertanto l’IPA non può più essere considerato un pubblico elenco utilizzabile ai fine della notificazione a mezzo PEC.

 

3)      Il Registro delle Imprese (art. 16 comma 6) del DL 185/2009 convertito con modificazioni dalla legge 2/2009.

“Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese …omissis…

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia’ costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata …omissis…”.

Tale obbligo, originariamente previsto per le imprese costituite in forma societaria, è poi stato esteso dall’art. 5 comma 1 e 2 DL 179/2012 anche alle ditte individuali, con termine per la comunicazione al registro imprese al 30 giugno 2013.

Di recente la direttiva MISE sull’obbligo PEC per le imprese è intervenuta a dettare linee guida volte a garantire una maggiore affidabilità delle informazioni ricavabili dal registro imprese, resa particolarmente necessaria a causa della presenza sul registro di indirizzi PEC errati, non più attivi o addirittura riconducibili a diversi soggetti. Tali evenienze hanno certamente grande impatto sulle notificazioni a mezzo PEC e si evidenzia al riguardo la sentenza 2 ottobre 2014 n. 2061 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata integralmente nell’area “Giurisprudenza” del sito.

 

4)      L’INIPEC, l’Indice Nazionale Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis CAD).

Introdotto nel CAD dall’art. 5 comma 3 del DL 179/2012, “realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.

Liberamente consultabile, anche dai privati cittadini, senza necessità di autenticazione, consente di cercare sul sito internet http://www.inipec.gov.it/ l’indirizzo PEC di imprese e professionisti iscritti ad albi professionali, nonché di effettuare l’operazione inversa, ovvero di individuare, a partire dall’indirizzo, il titolare dello stesso.

 

5)      Il ReGInDE, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia.

Previsto dall’art. 7 del DM 44/2011 e dall’art. 7 del Provvedimento 16 aprile 2014, il ReGInDE contiene gli indirizzi PEC di soggetti appartenenti ad enti pubblici che svolgono specifici ruoli nell’ambito di procedimenti giudiziari (avvocati e funzionari di INPS, Avvocatura dello Stato e PP.AA.), professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti per legge (es. Consiglio Ordine degli Avvocati e Consiglio Nazionale del Notariato), nonché professionisti non iscritti ad alcun albo (es. CTU ed in genere ausiliari del giudice).

Analogamente al Registro PP.AA. è accessibile esclusivamente da parte dei soggetti abilitati al processo telematico – interni (personale degli Uffici Giudiziari) ed esterni (avvocati e professionisti, questi ultimi con autenticazione). Il ReGInDE è disponibile sul PST oppure tramite i servizi forniti dai Punti di Accesso per il Processo Telematico ai propri iscritti.

 

Tabella riassuntiva

Soggetto cercato

Privato

Professionista

Impresa

PP.AA.

Elenco utilizzabile

· ANPR (non ancora attivo)

· REGINDE

· INIPEC

· INIPEC

· Registro delle Imprese

· Registro PP.AA. c/o Ministero della Giustizia