Avvocato in Milano e formatore PCT
Formatore PCT ed esperta in informatica giudiziaria applicata
Ultimiamo la disamina del PAT, iniziata con i due precedenti articoli Un rapporto di fratellanza: incontro e scontro tra Processo Amministrativo Telematico (PAT) e Processo Civile Telematico (PCT) – Parte 1 e Un rapporto di fratellanza: incontro e scontro tra Processo Amministrativo Telematico (PAT) e Processo Civile Telematico (PCT) – Parte 2, toccando ulteriori temi per i quali le differenze tra i due ambiti potrebbero talvolta essere foriere di equivoci, anche processuali.
Procura ex art. 8 del Regolamento(PAT) vs procura ex art. 83 c.p.c. (PCT)
Salvo i casi, ancora rari, di procura nativa digitale il difensore dovrà produrre una copia per immagine dell’originale cartaceo.
Il nuovo nato affronta il tema con maggiori preoccupazioni e, discostandosi dall’art. 83, c. 3, c.p.c., impone al difensore una asseverazione di conformità, ai sensi dell’art. 22, c. 2, CAD.
Asseverare la conformità ai sensi dell’art. 22, c. 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale richiede l’osservanza delle articolate disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005».
La dichiarazione del difensore in ordine alla conformità potrà essere inserita nel medesimo documento ovvero in uno distinto sottoscritto con firma digitale (art. 8, c. 2, Regolamento). Soltanto nel caso in cui l’asseverazione sia inserita in un documento distinto da quello della procura, l’avvocato dovrà necessariamente inserire “un riferimento temporale e l’impronta di ogni copia per immagine” ovvero la c.d. impronta di Hash (art. 4 del DPCM 13 Novembre 2014).
La necessità di una asseverazione della procura alle liti nel PAT potrebbe facilmente confondere l’avvocato sulla modalità di allegazione della procura, riflettendosi sul PCT.
Modulo (PAT) vs Redattore atti (PCT)
Nel processo amministrativo l’avvocato non ha alcuna necessità di dotarsi di un apposito software per l’invio degli atti.
Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati è effettuato “utilizzando il modulo denominato ModuloDepositoRicorso scaricabile dal sito istituzionale, da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili” (art. 6, c. 1, Specifiche Tecniche). Allo stesso modo è necessario provvedere per quanto riguarda il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei relativi allegati: in questo caso il modulo scaricabile dal sito è denominato “ModuloDepositoAtto” (art. 6, c. 2, Specifiche Tecniche).
Le specifiche tecniche stabiliscono che tali moduli vengono “inseriti nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi contenuti” (art. 6, c. 6, Specifiche Tecniche).
Un onere in meno per l’avvocato, che non dovrà ricorrere ad un redattore per predisporre il deposito, ma allo stesso tempo uno strumento di controllo e gestione degli invii in meno.
Nessun potere di autentica dell’avvocato (PAT) vs download diretto e conformità (PCT)
Altra sostanziale differenza tra i due fratelli è il potere di autentica.
Nel PCT una conquista recente (2014) è il potere di autenticare atti scaricati direttamente dal fascicolo informatico. Questa possibilità è preclusa nel diritto amministrativo.
L’art. 52 del D.L. 90/2014 (che ha aggiunto all’art. 16 bis, il comma 9 bis, del D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012) ha infatti attribuito al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore e al commissario giudiziale, nonché alla PA nei casi in cui sta in giudizio personalmente, la possibilità di “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di atti e dei provvedimenti” attestandone la “conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”. Si tratta di un potere speciale che la norma circoscrive ai fascicoli “dei procedimenti indicati nel presente articolo”: ossia i procedimenti civili contemplati dall’art 16 bis, c. 9 bis, del D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012.
Non si comprende quali motivazioni, se non strettamente economiche, siano sottese alla mancata attribuzione di tale potere all’avvocato amministrativista.
Il fratello PAT infatti prevede una modalità più lunga e complessa per il rilascio di copie autentiche.
La parte interessata alla copia di atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico deve fare domanda alla segreteria dell’ufficio giudiziario in cui è incardinato il ricorso. Tale richiesta “è effettuata attraverso apposita funzionalità disponibile sul Sito Istituzionale” (art. 16, c. 1, Specifiche Tecniche) e consiste nella “compilazione di un apposito modulo disponibile sul Sito Istituzionale” (art. 16, c. 3, Specifiche Tecniche).
Il rilascio della copia da parte della segreteria non avverrà esclusivamente su supporto cartaceo. È infatti possibile richiedere il duplicato informatico ovvero la copia informatica degli atti contenuti nel fascicolo informatico.
Con la richiesta di copia, la segreteria associa “un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico, per consentire il versamento secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni” (art. 16, c. 3, Regolamento).
L’invio del duplicato informatico o della copia informatica degli atti contenuti nel fascicolo informatico avviene all’indirizzo pec del richiedente, risultante dai pubblici elenchi (art. 16, c. 5, Regolamento).
Pare evidente che nell’amministrativo non si sia voluto rinunciare agli introiti inerenti al pagamento dei diritti di copia.