di Luca Frabboni
Esperto in informatica giuridica e giudiziaria Maat Srl
Proseguiamo l’approfondimento sulla firma digitale, iniziato con questo articolo, concentrandoci sulle sue applicazioni pratiche nel Processo Civile Telematico.
Il Provvedimento del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014, come previsto dall’art. 34 del D.M. 44 del 21 febbraio 2011, reca le specifiche tecniche del Processo Civile Telematico (PCT) ed in particolare, all’art. 12, comma 2, stabilisce, riguardo alla trasmissione di atti e documenti informatici, il formato da utilizzare per la firma digitale.
Gli utenti, sia esterni (avvocati ed ausiliari del giudice) che interni (magistrati e cancellieri), possono utilizzare per la sottoscrizione digitale dei documenti informatici lo standard PAdES oppure in alternativa il CAdES.
E’ tuttavia evidente che, potendo il PAdES essere utilizzato unicamente per firmare digitalmente file PDF, solo il CAdES potrà essere usato per la sottoscrizione di tutti i restanti tipi di file previsti dall’art. 13 del Provvedimento (rtf, txt, jgp, gif, tiff, xml, eml, msg, zip, rar, arj).
I medesimi formati di firma sono previsti per le notificazione in proprio degli avvocati a mezzo PEC ex Legge 53/1994 e successive modifiche, rimandando l’art. 19 bis delle menzionate specifiche tecniche al già menzionato art. 12, comma 2.
La maggior parte dei software PCT dedicati ad avvocati ed ausiliari del giudice, così come allo stesso modo i più diffusi programmi per la firma digitale (es. ArubaSign, Dike, Firma Certa) consentono di scegliere alternativamente tra PAdES e CAdES per la sottoscrizione di documenti informatici, producendo come già specificato documenti altrettanto validi giuridicamente. Esistono tuttavia diversi casi in cui per motivi pratici un formato può essere preferibile all’altro. Si riportano due casi concreti in cui, a parere dello scrivente, l’uso del formato PAdES è preferibile:
A) Notificazione in proprio a mezzo PEC (ex Legge 53/1994): l’atto ed i documenti notificati se firmati in PAdES, sono immediatamente visualizzabili dal destinatario utilizzando qualsiasi software per la lettura dei file PDF;
B) Procura alle liti speciale nativa digitale ex art. 83 C.P.C. 3° comma: il cliente, può sottoscriverla con la sua firma digitale, senza necessità di programmi specifici, utilizzando una versione recente di Adobe Reader, che integra al suo interno le funzioni di firma, aggiungendovi la rappresentazione grafica della stessa.