Il rinvio dell’entrata in vigore delle nuove competenze del Giudice di Pace: profili normativi e criticità sistemiche

di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio


Con il “Milleproroghe” 2024 è stato disposto un ulteriore differimento dell’entrata in vigore delle nuove competenze dei giudici di pace previste dalla riforma Cartabia. La proroga, formalmente giustificata dalle gravi carenze negli organici, riflette in realtà una più profonda crisi sistemica della giurisdizione di prossimità e solleva interrogativi sulla sostenibilità dell’intero impianto riformatore.

Con l’art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. “Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il legislatore ha nuovamente rinviato — questa volta dal 31 ottobre 2025 al 30 giugno 2026 — l’entrata in vigore delle nuove competenze dei giudici di pace previste dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Una proroga che, pur giustificata formalmente con riferimento alla “grave scopertura negli organici della magistratura onoraria e del personale amministrativo”, appare come un segnale di persistente inadeguatezza strutturale del sistema giustizia, specie in quel segmento di prossimità che dovrebbe costituire il primo presidio di tutela per il cittadino.

Il decreto legislativo 149/2022 ha significativamente ampliato la competenza per valore e materia dei giudici di pace, affidando loro in via esclusiva, tra le altre, le controversie in materia condominiale, le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000 euro, nonché le azioni per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti fino a 25.000 euro (art. 1, comma 2, lett. e), n. 1). L’intervento normativo si inserisce in un più ampio disegno di razionalizzazione della giurisdizione civile di primo grado, che punta a valorizzare la magistratura onoraria, cui sono state attribuite funzioni ulteriori anche in sede penale.

Tuttavia, come rilevato dallo stesso Ministero della Giustizia, la percentuale di scopertura nei ruoli dei giudici di pace supera in molte sedi il 70%, dato che si innesta su una situazione già critica per la mancata attuazione di un piano di stabilizzazione dei magistrati onorari previsto, sin dal 2013, dall’art. 29-bis del d.l. 69/2013 (convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2021, ha ricordato l’obbligo di garantire stabilità, formazione e dignità al ruolo dei magistrati onorari, riaffermando il principio dell’indipendenza del giudice sancito dall’art. 101 Cost. L’attribuzione di materie ad alta conflittualità a giudici privi di uno status stabile e di un adeguato percorso formativo rischia di compromettere la qualità della giurisdizione, con riflessi diretti sulla fiducia del cittadino nel sistema giudiziario.

In questo scenario, la proroga non solo incide sull’attuazione della riforma Cartabia, ma riflette anche un’inquietante inerzia politico-amministrativa. Parte della dottrina ha già segnalato il paradosso di un ordinamento che, da un lato, affida alla magistratura onoraria compiti sempre più complessi e, dall’altro, non le garantisce né la stabilità né le condizioni professionali necessarie per svolgerli efficacemente (Proto Pisani, “Giudici onorari e riforma Cartabia”, in Rivista di diritto processuale, 2023).

Il rischio, sempre più concreto, è che la proroga si trasformi in un rinvio sine die, frustrando l’obiettivo costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e disattendendo gli obblighi internazionali assunti dall’Italia, già oggetto di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, come nella nota sentenza Pinto c. Italia.

Il rinvio, dunque, dovrebbe essere colto come un’opportunità per rimettere al centro del dibattito politico e accademico la funzione della magistratura onoraria e il suo inserimento organico nell’architettura della giustizia civile. Aumentare le competenze senza rafforzare gli organici, garantire formazione e riconoscere un adeguato status professionale equivale a costruire su fondamenta instabili. Urge attuare in maniera coerente e strutturata il disegno riformatore, anche per evitare nuove censure sovranazionali e per restituire efficienza e credibilità alla giurisdizione di prossimità, che non può più essere relegata a una dimensione precaria e residuale.

Le novità previste dalla riforma “Cartabia” e dal Decreto Legislativo correttivo del 29 ottobre 2024 saranno oggetto di un corso di Alta Formazione in Diritto Processuale Civile oraganizzato da Maat LegalPaperless: