Sentenze “fantasma” e modelli generativi nel processo civile: nota a Trib. Firenze, 14 marzo 2025
di Elisabetta Zimbè Zaire – Avvocato in Busto Arsizio
L’intelligenza artificiale (IA) ha ormai trovato una stabile collocazione all’interno degli studi legali, offrendo strumenti avanzati per la ricerca giuridica, la sintesi delle informazioni e la redazione di testi normativi e processuali. Tuttavia, l’utilizzo di modelli generativi come ChatGPT – che possono produrre contenuti verosimili ma talvolta privi di fondamento oggettivo – comporta rischi significativi che non possono essere ignorati. A tal proposito, la recente sentenza del Tribunale di Firenze, datata 14 marzo 2025, affronta per la prima volta in Italia le implicazioni giuridiche e deontologiche legate all’utilizzo di IA nella citazione di decisioni giurisprudenziali inesistenti, fornendo spunti importanti per una riflessione critica sui limiti dell’innovazione tecnologica nell’ambito del processo civile.
Massima
L’errata citazione in atti difensivi di pronunce giurisprudenziali inesistenti, generate da un sistema di intelligenza artificiale, non integra di per sé responsabilità ex art. 96, comma 1, c.p.c., ove sia escluso che tale condotta abbia inciso sulla decisione del giudice o alterato in modo significativo il regolare svolgimento del processo.
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